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Caos fase 2 e ingiustizie, Fepag: ora basta, aiuti subito. Domani protesta anche a Genova

Caos e ingiustizie fase 2, protesta Confcommercio anche a Genova

Caos fase 2 emergenza coronavirus. Anche a Genova Fipe Confcommercio oggi ha invitato tutti gli associati che riaprono domani “magari solo per l’asporto e anche coloro che non hanno ancora intenzione di aprire, di tirar su la saracinesca mettendo sulle vetrine la locandina BASTA #aiutisubito”.

Nel frattempo Fipe farà avere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte la petizione con le oltre 20mila firme sin qui raccolte.

“Anche in sede di audizione alla Camera dei Deputati sul decreto Liquidità – ha spiegato il presidente genovese di Fepag Confcommercio Alessandro Cavo – abbiamo denunciato con forza l’inefficacia delle misure sin qui adottate dal Governo, non sufficienti per ristorare gli esercenti dalle perdite subite durante il periodo di chiusura obbligatorio, né per agevolare una ripartenza che consenta una ripresa delle aziende stabile e duratura”.

 

Mezzanego, 87enne trovato morto con ferita da coltello al torace. Indagini carabinieri

Carabinieri (foto di repertorio)

I carabinieri del comando provinciale di Genova stanno indagando sulla morte di un pensionato di 87 anni, che oggi è stato trovato nella sua casa a Mezzanego con una ferita da coltello al torace.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’anziano si sarebbe suicidato.

La casa, infatti, era in ordine e non ci sarebbero segni di effrazione.

Il pensionato, che viveva da solo, tuttavia non ha lasciato biglietti o lettere d’addio.

L’arma usata è un coltello da cucina di un set tenuto nell’abitazione.

I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata di un vicino di casa che aveva notato le tapparelle chiuse in pieno giorno.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e verrà eseguito l’esame autoptico per far luce sul tragico episodio.

 

Ordinanza Bucci: a Genova mascherine obbligatorie anche all’aperto e spiagge chiuse

Sindaco di Genova Marco Bucci (foto d'archivio)

“Stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria, il Comune di Genova ha deciso di integrare le disposizioni ministeriali con un’ordinanza del sindaco Marco Bucci.

Spiagge, scogliere e arenili restano interdetti. Si può accedere esclusivamente per la pratica dell’attività sportiva come individuata dall’ordinanza della Regione Liguria numero 25/2020 (windsurf, canoa, subacquea, etc.)”.

Lo hanno annunciato stasera i responsabili del Comune di Genova. La nuova ordinanza entrerà in vigore domani e fino a domenica 17 maggio.

“Riapriranno al pubblico – hanno aggiunto – parchi e passeggiate, compreso corso Italia lato mare e Boccadasse, ma l’uso delle mascherine è fortemente raccomandato nelle aree al di fuori della proprietà privata ed è obbligatorio in parchi, giardini comunali, ville pubbliche, cimiteri, locali privati ad uso pubblico, locali adibiti ad attività commerciali, mezzi di trasporto pubblico.

Le mascherine sono obbligatorie anche nelle passeggiate per attività motoria, ma non per chi pratica attività di carattere sportivo, come corsa e bicicletta, fatta eccezione per quelle aree dove è prevista per tutti l’obbligatorietà (come i parchi).

Possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Le aree gioco resteranno interdette e i giochi saranno circondati con il nastro bianco e rosso.

Gli agenti della Polizia locale vigileranno sul rispetto delle disposizioni ed, eventualmente, eleveranno sanzioni. I volontari della Protezione civile saranno a disposizione della cittadinanza per informazioni sulle misure che devono essere adottate.

Le misure aggiuntive avranno validità a partire da domani e fino alla mezzanotte del 17 maggio, integrano il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che da domani consente l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro per ogni attività e di due metri per l’attività sportiva, e che prevede l’obbligo di utilizzare la mascherina per chi accede a luoghi chiusi accessibili al pubblico, fatta eccezione per i bambini sotto i sei anni e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Le misure di sicurezza previste dall’ordinanza del sindaco andranno rispettate anche nei cimiteri, che riapriranno da domani secondo l’orario e il calendario consueto.

I flussi saranno contingentati, con le entrate presidiate dalla Polizia Locale e dalla Protezione civile, e ad esempio a Staglieno l’ingresso dei visitatori sarà consentito da piazzale della Fede per non creare assembramenti all’ingresso dei carri funebri che resta in piazzale Resasco”.

“Non vogliamo morire di coronavirus ma neanche di fame – ha spiegato stasera il sindaco Marco Bucci – perciò vogliamo consentire alle persone di lavorare e di trascorrere il tempo libero, ma vogliamo farlo in maniera ordinata e seria e in accordo con le misure consigliate dagli esperti, misurandoci con le caratteristiche della nostra città.

Abbiamo introdotto delle disposizioni aggiuntive per garantire che si possano riprendere le attività, ma solo se seguiremo queste norme si tornerà a una vita normale.

Vogliamo preparare la Liguria a un’estate turistica, che per noi è fondamentale dal punto di vista economico, e per farlo dobbiamo rispettare le misure di sicurezza per arrivare all’inizio dell’estate con il contagio fermo”.

Ecco la nuova ordinanza del sindaco di Genova Marco Bucci

 

Nuovo Dpcm, le sanzioni amministrative e penali

Un controllo della polizia (foto di repertorio)

Domani partirà la cosiddetta fase 2 dell’emergenza coronavirus con le nuove norme prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

Covid-19 | Ecco Il Dpcm completo del 26 aprile

Il nuovo Dpcm impone delle regole che devono essere rispettate, tra cui anche l’uso di una nuova autocertificazione.

E’ online e scaricabile il nuovo modello di autodichiarazione valido dal 4 maggio

Permangono le sanzioni, sia amministrative, ma anche penali per i casi più gravi.

Ecco quelle amministrative

Per chi si sposta dalla propria abitazione in mancanza di un valido motivo, quale necessità, lavoro, salute, nonché per gli esercenti delle attività commerciali, imprenditoriali interessati dalla temporanea chiusura dell’attività o dall’organizzazione della stessa in modo da evitare assembramenti che trasgrediscano a tali prescrizioni, è prevista, in base all’Art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25.3.2020, una sanzione che va da 400 euro a 3.000 euro.

Aggravante è considerata l’utilizzo di un mezzo di trasporto nelle poprie disponibilità per commettere le violazioni.

Il che comporta l’aumento fino ad un terzo della sanzione irrogabile fino ad un massimo di 4.000 euro.

Altra aggravante, ma che riguarda solo gli esercenti delle attività commerciali e imprenditoriali interessate dai divieti, è il mancato rispetto delle misure di contrasto evidenziate dal D.l. 19/2020.

In questo caso viene elevata una sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, non è prevista l’iscrizione nel casellario giudiziario.

Le sanzioni penali

Per prima, c’è il mancato rispetto della quarantena secondo Regio Decreto art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, tratta dal testo unico delle leggi sanitarie.

Per questa è previsto l’arresto da 3 a 18 mesi e il pagamento di un’ammenda che va dai 500 ai 5.000 euro

Ci sono poi le false dichiarazioni ovvero le ‘dichiarazioni mendaci’ rese alle forze di polizia durante l’attività di controllo. Assimilabili, più in generale, alle false dichiarazioni rese al Pubblico Ufficiale per attestare identità, stati o qualità personali.

La pena, in questo caso, prevede la reclusione da 1 a 6 anni secondo l’art. 495 del Codice penale.

Poi ci sono i reati più gravi quali il contagio nei confronti di terzi.

Per quanto riguarda il contagio provocato volontariamente (reato di lesioni personali dolose) è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Mentre nel caso di lesioni gravi è prevista la reclusione da 3 a 7 anni o lesioni gravissime, con la pena che è elevata da 6 a 12 anni di reclusione.

Nel caso la persona contagiata muoia a causa del Covid-19 ‘contratto in conseguenza della condotta di un determinato soggetto’, viene contemplato il reato di omicidio colposo, ed è prevista una reclusione non inferiore a 21 anni.

Nei casi, invece, in cui il contagio non sia stato volontariamente provocato è prevista la reclusione fino a 3 mesi / multa fino a 309 euro.

Ancora, in caso di lesioni gravi è prevista la reclusione da 1 a 6 mesi / multa da 123 a 619 euro o gravissime, con la reclusione da 3 mesi a 2 anni / multa da 309 a 1.239 euro.

Infine nel caso la persona contagiata deceda a causa del Covid-19, contratto in conseguenza della condotta di un determinato soggetto, la reclusione varia da 6 mesi a 5 anni.

Per quanto riguarda le sanzioni penali, nel casellario giudiziario, viene iscritto l’eventuale condanna per chi abbandona il proprio stato di quarantena uscendo dalla propria abitazione; per chi abbia reso dichiarazioni non veritiere alle forze di Polizia e per chi, consapevole della propria positività al virus, abbia contagiato terzi soggetti.

Nel caso in cui venga riportata condanna per un reato, lo stesso non figurerà nel casellario giudiziale richiesto dai privati quando il Giudice abbia concesso la non menzione della condanna nel certificato del casellario ai sensi dell’art. 175 c.p. La condanna sarà, invece, sempre visibile da parte della pubblica autorità.

 

A 67 anni morto con coronavirus: il cordoglio di Salvini per la scomparsa di Tardito

Marco Tardito (Lega)

“Piangiamo la morte di un amico e di un grande leghista: Marco Tardito, storico militante ligure, se n’è andato per colpa del maledetto virus. Un abbraccio alla sua famiglia, una preghiera e la promessa di continuare a lavorare e combattere come ci ha insegnato Marco”.

Lo ha dichiarato oggi il leader della Lega, senatore Matteo Salvini, a proposito della scomparsa dello storico militante della Lega Liguria.

Marco Tardito era nato 67 anni fa a Roma ed era residente ad Arenzano con la moglie. E’ mancato alle 9 di oggi presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Galliera di Genova.

“Tutta la Lega Liguria – hanno dichiarato i responsabili del Carroccio lgure – oggi ha perso un caro amico e sopratutto un vero leghista!
Continueremo le nostre battaglie per te convinti che ci continuerai ad aiutare come hai sempre fatto anche da lassù.
Ciao caro Marco”.

 

 

In Italia 174 morti (28.884): incremento in calo. Malati: 525 in meno di ieri

Roma, sede Protezione civile (foto repertorio fb)

Sono 28.884 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 174.

Si tratta del bilancio di deceduti più basso dal 14 marzo scorso. Sabato l’incremento era stato di 474, ma il dato ufficiale fornito dalla Protezione civile nazionale era falsato dalla registrazione di 282 decessi extra ospedalieri, avvenuti ad aprile e comunicati soltanto ieri. Pertanto, il reale incremento giornaliero di sabato era stato di 192.

Sono 100.179 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 525 persone. Sabato il decremento era stato di 474.

Sono 81.654 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 1.740. Sabato l’incremento era stato di 1.665.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora ( compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 210.717.

I dati sono stati riferiti intorno alle 18 di oggi dai responsabili della Protezione civile.

Ore 18, in Italia 474 morti: incremento quasi raddoppiato. Malati: 239 in meno di ieri

L’aumento dei casi totali di coronavirus nelle ultime 24 ore si concentra, secondo i dati della Protezione civile, in Lombardia (+526), in Piemonte (+251) e in Emilia-Romagna (+166). La Calabria, che ieri aveva registrato 0 casi, oggi ne ha 2, mentre Umbria e Molise non hanno alcun caso di positività nelle ultime 24 ore. Nel Lazio i nuovi casi complessivi in 24 ore sono 53.

Intanto, continua il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus: a oggi risultano 1.501 (8 in meno rispetto a ieri).

 

 

E’ online e scaricabile il nuovo modello di autodichiarazione valido dal 4 maggio

Un controllo della polizia locale a Genova

Dal tardo pomeriggio di oggi sono online, sul sito web del ministero dell’Interno, i moduli di autodichiarazione validi per gli spostamenti a partire dal 4 maggio 2020.

Sul sito web del Viminale, aggiornato alle “18.07” di oggi si legge che “è disponibile il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo”.

In entrambi i moduli pubblicati manca la casella dedicata alle visite ai “congiunti” che da domani sono consentite.

L’ennesimo, ultimo modello di autodichiarazione è il quinto imposto dal Governo da inizio emergenza coronavirus.

Uno dei moduli pubblicati dal Viminale è scaricabile informato .pdf QUI.

L’altro è scaricabile in formato .pdf QUI.

Ecco i due moduli pubblicati sul web dal Viminale in formato .jpeg.

 

In Liguria 14 morti (1207): incremento in lieve rialzo. Malati: 31 in meno di ieri

Coronavirus (foto repertorio fb)

Sono 1207 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di 14.

Sono 5248 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 31.

Sono 1902 i positivi accertati finora e guariti con due test consecutivi, con un aumento rispetto a ieri di 64.

I dati sono stati comunicati intorno alle 18 di oggi dai responsabili di Regione Liguria.

Ore 17, in Liguria 11 morti: incremento in netto calo. Impennata curva malati: 98 in più di ieri

“Regione Liguria – ha spiegato il governatore Giovanni Toti – attraverso il consueto bollettino quotidiano con i dati forniti da Alisa, rappresenta la prevalenza, misura di frequenza universalmente utilizzata per rappresentare un fenomeno sanitario. La prevalenza è la fotografia del quadro epidemiologico nel momento della rilevazione. Quando si riporta il numero di positivi, si fa esattamente riferimento ai cittadini liguri con Covid-19 del giorno. Ovviamente vengono esclusi coloro che non sono più ammalati ovvero i guariti e, purtroppo, i deceduti”.

In altre parole, Regione Liguria indica gli “attualmente positivi” e potenzialmente contagiosi. Significa che conteggia solo chi è stato accertato finora positivo al coronavirus (ospedalizzati + domiciliati + positivi clinicamente guariti = attualmente positivi), escludendo però dal computo chi è guarito sviluppando gli anticorpi e chi è deceduto.

La Protezione civile nazionale invece conteggia anche questi ultimi (ospedalizzati + domiciliati + positivi clinicamente guariti + guariti che hanno sviluppato gli anticorpi + deceduti = casi totali) che poi vengono pubblicati online pure dal Ministero della Salute.

Inoltre, è bene precisare che secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli: “avere un test sierologico positivo per gli anticorpi non esclude che in quel momento un soggetto possa essere infettante. È possibile infatti aver prodotto gli anticorpi, ma avere ancora in circolo il coronavirus e dunque essere ancora contagiosi. Per questo va fatto anche il tampone. Solo se questo esame è negativo si ha la certezza di non essere più contagiosi”.

Ecco l’ultimo bollettino di Regione Liguria.

Ordinanza in 25 punti: no obbligo mascherine per spostamenti, ma sindaci possono imporlo

Governatore ligure Giovanni Toti (foto di repertorio fb)

Fase 2 emergenza coronavirus in Liguria. Niente obbligo di mascherine per gli spostamenti.

Mentre in Lombardia sono obbligatorie ovunque, ossia anche per strada, nella nostra regione da domani vige la norma nazionale che impone di indossarla soltanto “in tutti i luoghi chiusi con accesso di pubblico”. In altre parole negli uffici aperti al pubblico, negozi, supermercati, bus, treni etc.

Ecco la nuova ordinanza regionale 25/2020 nei suoi 25 punti firmata poco dopo le 19 dal governatore Giovanni Toti, in vigore da domani e fino a domenica 17 maggio (inclusa).

Ecco la nuova ordinanza firmata dal governatore Toti questo pomeriggio

“A partire dal giorno 4 MAGGIO 2020:

1. E’ consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l’accesso.

La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto di cui alle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

2. Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;

3. Sono da intendersi ricompresi gli spostamenti fuori dal Comune di residenza/domicilio all’interno della Provincia – Città Metropolitana di appartenenza, per l’approvvigionamento di bevande e generi alimentari (spesa) e per tutti i servizi di ristorazione con asporto di cui al punto 1.

4. I Comuni confinanti fra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi.

5. E’ consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini nonché ai negozi di calzature sia per adulti che per bambini con la sola prescrizione del divieto di vendita di calzature per adulti attraverso il posizionamento di cartelli nei relativi corner che indicano il divieto di vendita di tali calzature.

6. E’ consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia purchè il servizio avvenga svolto per appuntamento senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura – ritiro animale” garantendo il distanziamento sociale;

7. E’ consentito svolgere nell’ambito della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza, dalle ore 6 alle ore 22 e nel pieno rispetto del distanziamento sociale di metri 2, le attività motorie quali ad esempio:

  • corsa, tiro con l’arco, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo;
  • attività sportive acquatiche individuali (ad esempio wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo);

esclusivamente in modalità individuale (fatto salvo quanto espressamente riportato da d.P.C.M. per minori e persone non autosufficienti);

E’ comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi.

8. Sono consentite le sessioni di allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali come previsto dalla richiamata direttiva del Ministero dell’Interno N.15350/117 del 03/05/20.

9. Sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio all’interno del territorio della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria.

10. sono consentite tra le attività sportive/motorie, dalle ore 6 alle ore 22, anche le uscite in barca per un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione;

11. nel rispetto dell’art. 1 lett. f) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere individualmente, sul territorio della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza, le seguenti attività:

A. pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, alle seguenti condizioni:

  • che sia svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca
  • sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del DM 6/12/2010;
  • con un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione per imbarcazione;
  • nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
  • è obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

B. controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/92, dell’art, 36 della l.r. n. 29/1994 e s.m.i. e delle altri disposizioni regionali vigenti.

C. prelievo venatorio di selezione degli ungulati ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 29/1994 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 3/2016.

12. E’ consentito svolgere le passeggiate all’aria aperta in modo individuale o in compagnia di residenti nella stessa abitazione nell’ambito della Provincia di appartenenza dalle ore 6 alle ore 22 e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno metri 1;

13. E’ consentita ai residenti in Regione Liguria la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO “0,1”. Detta attività può avere luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) Il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini;

b) Lo spostamento è consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;

c) In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione.

14. E’ consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici.

15. E’ consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati.

16. E’ consentito l’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio della regione Liguria nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale.

17. E’ consentito l’allenamento e addestramento cani in aree autorizzate all’interno del territorio della regione Liguria, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente.

18. E’ consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio Comune o nei Comuni dove sono i natanti o le unità da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19.

19. E’ consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

20. Sono assentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui anche uno seduto sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore e gli altri passeggeri siano residenti con il guidatore.

21. I sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l’apertura di parchi e cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento socíale.

22. I sindaci, con propri provvedimenti, possono adottare misure più restrittive rispetto alla presente ordinanza e possono individuare luoghi o aree ritenuti idonei a potenziali assembramenti limitandone conseguentemente gli accessi ovvero vietandoli.

23. Sono autorizzati gli spostamenti sull’intero territorio della regione Liguria per incontrare congiunti ovvero per recarsi nei cimiteri nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro. E’ obbligatorio il rientro in giornata nelle abitazioni abituale.

24. Gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore.

25. Nelle giornate di domenica fino al 10 maggio 2020 l’orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare per i quali è prevista l’apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15;

il settore della somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e quello delle imprese artigiane del settore alimentare/dolciario ( pasticcerie, gelaterie etc..), che al momento possono operare esclusivamente tramite il servizio di consegna a domicilio e di asporto non sono soggetti alla chiusura entro le ore 15 nelle giornate di domenica.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità fino al 17 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articoli 1, comma 2 del d.l.19/2020″.

 

Piana: calcio senza pubblico non ha senso, ma consentire allenamenti anche a Genoa e Samp

Alessandro Piana (Lega)

“Il Governo ha lasciato che Regione Emilia Romagna consenta la possibilità di riprendere gli allenamenti alle squadre di Bologna, Spal, Parma, Sassuolo; Regione Lazio a Roma e Lazio; Regione Campania al Napoli.

Non si capisce perché per la Liguria non si possa fare altrettanto, ovviamente con tutte le precauzioni del caso.

Genoa, Samp, Entella e Spezia Calcio sono squadre di livello agonistico pari alle altre e quindi anche loro hanno diritto, in quanto formate da professionisti, di ricominciare gli allenamenti indipendentemente se ci sarà o no una ripresa del campionato”.

Lo ha dichiarato oggi il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria e consigliere regionale Alessandro Piana (Lega).

“In sostanza – ha spiegato Piana – in questo specifico settore ci deve essere uniformità nelle regole, che devono essere uguali per tutti affinché le prossime competizioni sportive a livello nazionale non vengano falsate.

In ogni caso, mi auguro che il campionato non riprenda a fine maggio, anche perché il calcio senza pubblico non ha senso”.