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Nuovo Dpcm, le sanzioni amministrative e penali

Un controllo della polizia (foto di repertorio)

Domani partirà la cosiddetta fase 2 dell’emergenza coronavirus con le nuove norme prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

Covid-19 | Ecco Il Dpcm completo del 26 aprile

Il nuovo Dpcm impone delle regole che devono essere rispettate, tra cui anche l’uso di una nuova autocertificazione.

E’ online e scaricabile il nuovo modello di autodichiarazione valido dal 4 maggio

Permangono le sanzioni, sia amministrative, ma anche penali per i casi più gravi.

Ecco quelle amministrative

Per chi si sposta dalla propria abitazione in mancanza di un valido motivo, quale necessità, lavoro, salute, nonché per gli esercenti delle attività commerciali, imprenditoriali interessati dalla temporanea chiusura dell’attività o dall’organizzazione della stessa in modo da evitare assembramenti che trasgrediscano a tali prescrizioni, è prevista, in base all’Art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25.3.2020, una sanzione che va da 400 euro a 3.000 euro.

Aggravante è considerata l’utilizzo di un mezzo di trasporto nelle poprie disponibilità per commettere le violazioni.

Il che comporta l’aumento fino ad un terzo della sanzione irrogabile fino ad un massimo di 4.000 euro.

Altra aggravante, ma che riguarda solo gli esercenti delle attività commerciali e imprenditoriali interessate dai divieti, è il mancato rispetto delle misure di contrasto evidenziate dal D.l. 19/2020.

In questo caso viene elevata una sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, non è prevista l’iscrizione nel casellario giudiziario.

Le sanzioni penali

Per prima, c’è il mancato rispetto della quarantena secondo Regio Decreto art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, tratta dal testo unico delle leggi sanitarie.

Per questa è previsto l’arresto da 3 a 18 mesi e il pagamento di un’ammenda che va dai 500 ai 5.000 euro

Ci sono poi le false dichiarazioni ovvero le ‘dichiarazioni mendaci’ rese alle forze di polizia durante l’attività di controllo. Assimilabili, più in generale, alle false dichiarazioni rese al Pubblico Ufficiale per attestare identità, stati o qualità personali.

La pena, in questo caso, prevede la reclusione da 1 a 6 anni secondo l’art. 495 del Codice penale.

Poi ci sono i reati più gravi quali il contagio nei confronti di terzi.

Per quanto riguarda il contagio provocato volontariamente (reato di lesioni personali dolose) è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Mentre nel caso di lesioni gravi è prevista la reclusione da 3 a 7 anni o lesioni gravissime, con la pena che è elevata da 6 a 12 anni di reclusione.

Nel caso la persona contagiata muoia a causa del Covid-19 ‘contratto in conseguenza della condotta di un determinato soggetto’, viene contemplato il reato di omicidio colposo, ed è prevista una reclusione non inferiore a 21 anni.

Nei casi, invece, in cui il contagio non sia stato volontariamente provocato è prevista la reclusione fino a 3 mesi / multa fino a 309 euro.

Ancora, in caso di lesioni gravi è prevista la reclusione da 1 a 6 mesi / multa da 123 a 619 euro o gravissime, con la reclusione da 3 mesi a 2 anni / multa da 309 a 1.239 euro.

Infine nel caso la persona contagiata deceda a causa del Covid-19, contratto in conseguenza della condotta di un determinato soggetto, la reclusione varia da 6 mesi a 5 anni.

Per quanto riguarda le sanzioni penali, nel casellario giudiziario, viene iscritto l’eventuale condanna per chi abbandona il proprio stato di quarantena uscendo dalla propria abitazione; per chi abbia reso dichiarazioni non veritiere alle forze di Polizia e per chi, consapevole della propria positività al virus, abbia contagiato terzi soggetti.

Nel caso in cui venga riportata condanna per un reato, lo stesso non figurerà nel casellario giudiziale richiesto dai privati quando il Giudice abbia concesso la non menzione della condanna nel certificato del casellario ai sensi dell’art. 175 c.p. La condanna sarà, invece, sempre visibile da parte della pubblica autorità.