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Per una Liguria “Amica dei Bambini” libera dalla plastica

Per una Liguria "Amica dei Bambini" libera dalla plastica

UNICEF Comitato regionale Liguria, presenta una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a creare una Regione Amica dei Bambini, libera dalla plastica 

Sono ormai noti ed evidenti i danni all’ecosistema derivanti dal sempre maggiore inquinamento da materiali plastici nella vita quotidiana, compreso il crescente problema per la salute umana rappresentato dalle micro e nanoplastiche.

Questo è il frutto di una cultura “usa e getta” che considera la plastica come un materiale monouso, che non vale niente, anziché renderlo una risorsa da gestire.

Su questo tema si sono recentemente moltiplicati gli appelli: da Papa Francesco, che nell’Enciclica ‘Laudato si’ ci ha richiamato ad aver cura della “casa comune”; all’astronauta Luca Parmitano, che pochi giorni or sono dallo spazio ha dichiarato: “Vedo ghiacciai sciogliersi e zone desertiche avanzare”, al recente Report di IPCC sulla necessità impellente di azioni concrete per arginare i cambiamenti climatici ed evitare le catastrofiche conseguenze del surriscaldamento.

Per scongiurare un collasso ambientale, L’UNICEF chiede che venga attivata una grande Campagna di sensibilizzazione della popolazione con norme che vietino l’utilizzo della plastica nelle Scuole, negli Uffici pubblici e convenzionati e nel corso degli eventi che godono dei patrocini di Comuni e Regione, con una campagna da parte delle aziende specializzate nella raccolta differenziata sui benefici derivanti dal corretto smaltimento della plastica. A questo scopo si dovrebbero destinare le risorse impiegate per il pagamento delle multe comminate dall’Unione europea per l’insufficiente differenziazione.

L’UNICEF ritiene inoltre necessario che venga reintrodotto il deposito cauzionale, per far passare il messaggio che non si getta via un oggetto che ha valore.

Lo scopo della proposta di legge è chiaro: porre fine all’inquinamento da plastica. Questa proposta di legge di iniziativa popolare nasce nel 30° della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, uno strumento di educazione degli adulti alla centralità dei diritti dei bambini e degli adolescenti e volontà di cambiare con la costruzione di un nuovo ordine internazionale democratico, quale dimostrazione della volontà etica e politica di accettare la centralità dei bambini nella nuova storia e nel rispetto dell’ambiente naturale.

Cogliendo questa occasione, l’auspicio è che i giovani vogliano combattere il consumismo, la standardizzazione, l’espropriazione della propria identità e prendere possesso del proprio futuro, agendo di conseguenza.

Relazione agli articoli

Articolo 1 (Finalità della legge)

L’articolo indica le finalità della legge in attuazione dell’articolo 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, che mira a ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull’ambiente, nonché a promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, per concorrere a liberare il territorio ligure dai materiali plastici e rendere così la regione “Plastic Free”.

Articolo 2 (Scuole e uffici pubblici)

L’articolo dispone che nelle scuole e negli uffici pubblici della regione è obbligatoria la sostituzione dei contenitori in plastica con contenitori biodegradabili o compostabili.

Articolo 3 (Uso delle plastiche negli stabilimenti balneari e adozione di microchip localizzatori nelle reti di pesca)

Viene vietato l’utilizzo della plastica non biodegradabile o compostabile nelle attività degli stabilimenti balneari ed è prevista l’adozione di microchip localizzatori nelle reti di pesca.

Articolo 4 (Uso di materiale biodegradabile e compostabile)

L’articolo intende sensibilizzare la popolazione nell’utilizzo di pannolini, pannoloni e tutto ciò che non sia biodegradabile e compostabile con materiali alternativi.

Articolo 5 (Divieto di uso di plastiche nelle iniziative ammesse al patrocinio della Regione)

L’articolo dispone che il patrocinio della Regione possa  essere concesso solamente alle iniziative che espressamente non prevedano l’uso di plastiche, salvo che le stesse siano biodegradabili o compostabili.

Articolo 6 (Monitoraggio del materiale conferito nelle discariche)

Viene previsto un monitoraggio permanente del materiale conferito nelle discariche con lo scopo di promuovere e realizzare buone pratiche nella popolazione giovanile e la pubblicazione dei relativi dati.

Articolo 7 (Pubblicazione dei risultati della raccolta differenziata)

L’articolo riguarda la pubblicazione sul sito web dei risultati e degli obiettivi programmatici raggiunti nella raccolta differenziata, compresi i dati sull’attività di riciclo e sui benefici realizzati con il ricorso all’economia circolare. La pubblicazione dei dati sulla differenziata è fondamentale nella politica del coinvolgimento della popolazione. Una popolazione informata, infatti, assicura un miglior concorso al perseguimento delle finalità della presente legge per una Liguria libera dalla plastica che tutela l’ambiente naturale quale risorsa fondamentale per il futuro dei bambini.

Proposta di legge regionale:

Per una Liguria “Amica dei Bambini” e libera dalla plastica.

Articolo 1

(Finalità della legge)

1. La Regione Liguria, in attuazione dell’articolo 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, il quale prevede che l’educazione deve avere come finalità lo sviluppo nel fanciullo del rispetto dell’ambiente naturale, e della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, che mira a ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull’ambiente, nonché a promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, con la presente legge intende concorrere a liberare il proprio territorio dai materiali plastici e rendere così la regione “Plastic Free”.

2. Gli obiettivi della presente legge, in particolare, sono quelli di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente e sulla salute umana, nonché quello di promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla tutela dell’ambiente e corretto funzionamento del mercato interno.

Articolo 2

(Scuole e uffici pubblici)

1. Nelle scuole e negli uffici pubblici della regione è obbligatoria la sostituzione dei contenitori in plastica con contenitori biodegradabili o compostabili.

Articolo 3

(Uso delle plastiche negli stabilimenti balneari e adozione di microchip localizzatori nelle reti di pesca)

1. Al fine di affrontare l’emergenza derivante dalla presenza di plastiche e microplastiche, ai gestori degli stabilimenti balneari è vietato l’utilizzo della plastica non biodegradabile o compostabile nelle attività quotidiane. Per assicurare, inoltre, un maggior rispetto dell’ambiente è obbligatorio l’inserimento di microchip localizzatori nelle reti da pesca e nelle attrezzature in uso, rendendole rintracciabili qualora venissero disperse in mare.

Articolo 4

(Uso di materiale biodegradabile e compostabile)

1. La Regione si impegna a sensibilizzare la popolazione nell’utilizzo di pannolini, pannoloni e tutto ciò che non sia biodegradabile e compostabile con materiali alternativi.

Articolo 5

(Divieto di uso di plastiche nelle iniziative ammesse al patrocinio della Regione)

1. Non sono ammesse al patrocinio della Regione le iniziative che non prevedano espressamente il non uso di plastiche salvo che le stesse siano biodegradabili o compostabili.

Articolo 6

(Monitoraggio del materiale conferito nelle discariche)

1. In considerazione dell’enorme quantità di materiale inquinante conferito in discarica, la Regione Liguria, d’intesa con gli enti e le strutture interessate e avvalendosi delle competenze del Comitato regionale Liguria dell’UNICEF, si impegna ad attuare un monitoraggio permanente con lo scopo anche di promuovere e realizzare buone pratiche nella popolazione giovanile. I dati relativi al monitoraggio sono pubblicati ogni sei mesi sul sito web della Regione.

Articolo 7

(Pubblicazione dei risultati della raccolta differenziata)

1. Al fine di ottenere una partecipazione convinta della popolazione partendo dalle fasce giovanili, i Comuni e gli altri enti interessati pubblicano ogni sei mesi sul sito web i risultati e gli obiettivi programmatici raggiunti nella raccolta differenziata, compresi i dati sull’attività di riciclo e sui benefici realizzati con il ricorso all’economia circolare.

2. Nella pubblicazione dei dati sulla raccolta differenziata di cui al comma 1, vengono evidenziati, secondo un modello definito dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i dati relativi  alla gestione dei rifiuti e al reindirizzo di ciascun tipo di rifiuto differenziato verso il rispettivo più adatto trattamento di smaltimento o recupero che va dallo stoccaggio in discarica o all’incenerimento o alla termovalorizzazione per il residuo indifferenziato, al compostaggio per l’organico e al riciclo per il differenziato propriamente detto (carta, vetro, alluminio, acciaio, plastica).

3. In prima applicazione della presente legge i Comuni provvedono alla pubblicazione dei dati di cui al comma 1 sul sito web a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.