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Pass rafforzato, nuove restrizioni e l’obbligo vaccinale per gli over 50

Pass rafforzato, nuove restrizione e l’obbligo vaccinale per gli over 50
Un pass rafforzato (foto di repertorio)

Ecco un riepilogo delle misure adottate (obbligo vaccinale over 50, pass rafforzato, pass base, attività con limitazioni)

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale vengono attuate le ennesime e nuove misure, uniche in Europa, per il “contenimento della Covid 19” tra cui quella del pass rafforzato.

Oggi il premier Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa spiegando le motivazioni di tale misure insieme ai ministri della Salute Speranza e dell’Istruzione Bianchi e il coordinatore del Cts Locatelli.

Ecco un riepilogo di tali misure

Obbligo vaccinale over 50

A tutti i residenti in Italia, sia italiani che stranieri che hanno compiuto 50 anni di età viene applicato l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno.

A partire dal 15 di febbraio, viene applicato l’obbligo vaccinale o la guarigione da Covid per i lavoratori pubblici e privati over 50.

Tale obbligo è già vigente per tutto il personale sanitario, scolastico (anche universitario), forze dell’ordine.

Per gravi motivi di salute accertati dal medico di medicina generale o medico vaccinale può esserci l’esenzione da tale obbligo.

La sanzione

Dal 1 febbraio per chi non ottempera l’obbligo vaccinale viene commiato la sanzione di 100€. Non si tratta di una sanzione amministrativa, ma di una sanzione elevata dall’Agenzia delle Entrate. Tale sanzione può essere impugnata davanti al Giudice di Pace.

Il (Green) pass rafforzato

Il pass rafforzato o super Green pass si ottiene solo con la vaccinazione o guarigione dal Covid entro 6 mesi.
Ai possessori di Green pass rafforzato è consentito l’accesso, già a partire dalla zona bianca, alle attività che sono oggetto di limitazioni.

Le attività od eventi oggetto di limitazioni

  • Bar e ristoranti al chiuso e all’aperto, anche per il consumo al banco;
  • alberghi e strutture ricettive compresi i servizi di ristorazione all’interno;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere – centri congressi – cerimonie pubbliche impianti di risalita sciistici
  • cinema, teatri, musei e mostre;
  • spettacoli, eventi e competizioni sportive stadi e palazzetti sportivi;
  • al chiuso e all’aperto per piscine, palestre, sport di squadra e di contatto e utilizzo spogliatoi;
  • al chiuso e all’aperto per i centri benessere – centri termali; parchi tematici e di divertimento – sale gioco, sale scommesse, casinò;
  • al chiuso e all’aperto per centri culturali, centri sociali e ricreativi.

Richiesto pass rafforzato per l’accesso e utilizzo di mezzi di trasporto pubblico compreso il trasporto pubblico locale e regionale, aerei, navi, treni, ed autobus (sono esclusi i taxi e le auto private)

Trasporto scolastico: per tutti gli studenti fino al 10 febbraio permane esclusivamente obbligo di indossare mascherine FFP2

Trasporto pubblico locale: obbligo del Green pass agli studenti che hanno compiuto 12 anni

Il (Green) pass base

  • Il pass base si ottiene tramite la vaccinazione, guarigione, il test antigenico rapido o molecolare con esito negativo
  • A chi non ha compiuto 50 anni di età, per lavorare sarà sufficiente il tampone molecolare o antigenico negativo
  • Ai possessori di Green pass base è consentito l’accesso: Dal 20 gennaio al 31 marzo ai servizi alla persona quali parrucchiere, barbiere ed estetista.
  • Dal 1 febbraio al 31 marzo accesso con pass base ai pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e attività essenziali

Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 

La proroga dello stato di emergenza è stato spostato al 31 marzo e viene attuato l’obbligo dell’uso delle mascherine chirurgiche anche all’aperto anche in zona bianca fino al 31 gennaio.

  • Obbligo di mascherine FFP2 su mezzi pubblici, aerei, treni, teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento, eventi e competizioni sportive fino al 31 marzo.
  • Fino al 31 gennaio divieto di eventi, feste e concerti che implicano assembramenti all’aperto
  • Chiusura totale sale da ballo, discoteche e assimilabili.

Chi ha avuto contatti stretti con persone positive alla Covid

Obbligo di isolamento di 10 giorni per i non vaccinati e 5 giorni per chi ha completato il primo ciclo vaccinale da oltre 4 mesi: al termine, obbligo di tampone negativo;

Non è soggetto a quarantena:

  • chi ha fatto la terza dose;
  • chi ha completato il ciclo di vaccinazione e i guariti
  • dal Covid da meno di 4 mesi (120 giorni);
  • fino al decimo giorno successivo all’esposizione al caso, sarà obbligatorio indossare la FFP2, il periodo di  auto-sorveglianza termina al giorno 5.

Dopo 5 giorni, se in presenza di sintomi, obbligo di effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare.

Le scuole

Vanno in DAD per 10 giorni le classi in cui vengono accertati alunni positivi: elementari almeno 2, medie e superiori almeno 3.

Link utili

Decreto legge n. 1 /2020 del 7 gennaio

Decreto legge n. 221 /2021 del 24 dicembre

Decreto legge n. 229 /2021 del 30 dicembre

Circolare Ministero della Salute – Nuove Misure di quarantena e isolamento 

La Circolare Ministero dell’istruzione – Trasporto pubblico 

Circolare Ministero della Salute – Trasporti Isole e Minori 

Ordinanza Regionale Liguria n. 1 del 7 gennaio 2022 e n. 2 del 9 gennaio 2022 per la validità dei test antigenici rapidi nella gestione dei positivi al Covid