Home Cultura Cultura Genova

Il vasto mondo del web rispetta il silenzio elettorale?

Il vasto mondo del web rispetta il silenzio elettorale?

Che cosa è il silenzio elettorale e perché esiste per legge?

Il silenzio elettorale comprende varie norme e doveri tra cui, l’obbligo, nelle 24 ore che precedono il voto, di evitare ogni forma di propaganda, intervista e affissione. Purtroppo oggi, queste norme non sono rispettate nel vasto mondo del web, compresi i social, diventati ormai tra i principali canali di comunicazione politica per tutti i leader.
La domanda che ci poniamo è: sarebbe giusto, vietare la propaganda elettorale il giorno antecedente il voto anche per il mondo del web? L’Agcom, nelle ultime elezioni europee, ha predisposto delle linee guida relative alle piattaforme digitali. Con Facebook e Google, sono stati assunti degli accordi sulla parità di informazione. Ma le predisposizioni di Agcom sono semplici linee guida e non espressamente relative al silenzio elettorale. La competenza a vigilare sul rispetto del silenzio elettorale è in capo al Ministero dell’Interno, Direzione centrale dei servizi elettorale.
Le disposizioni a cui si fa riferimento sono contenute nella legge 212 del 4 aprile del 1956. Ci sono state modifiche e aggiunte, aggiornate a metà anni settanta. Le norme per la disciplina della propaganda elettorale  sono spiegate e definite in ogni particolare.

Le norme che riguardano il silenzio elettorale.

Sfogliando la storia della legge, possiamo dire che è entrata in vigore nel 1956 e le modifiche del 1975.
L’articolo 8 dispone: “Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”.

L’articolo 9 recita: “Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata. Altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ ingresso delle sezioni elettorali”.
La norma è stata aggiornata nel 1975, con la legge 130 del 24 aprile. (‘Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati’). Chiunque contravviene alle norme degli articoli 8 e 9 , è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. ABov