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Cambia l’esame per gli avvocati in tempo di Covid, ecco tutte le novità

Cambia l’esame per gli avvocati in tempo di Covid

Cambia l’esame di Stato per gli avvocati in tempi di Covid. Di norma, concluso il periodo di tirocinio forense ed aver ottenuto, il certificato di compiuta pratica del Consiglio dell’Ordine, era possibile, per il praticante avvocato, iscriversi alla sessione annuale dell’esame di avvocato con lo svolgimento di tre prove scritte ed una prova orale. Il tutto per ottenere l’abilitazione a poter svolgere la professione e l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.

Ora, in tempo di Covid, sono state effettuate alcune modifiche con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri.

Ci sarà, infatti, un doppio orale al posto degli scritti, e al centro del primo esame un caso pratico in materia di diritto civile o penale o amministrativo.

E a giudicare i circa 26mila candidati per la prima volta ci saranno anche ricercatori, magistrati e militari.

Primo orale

Per quanto riguarda il primo orale, per ogni quesito, saranno preparate tre buste numerate e sigillate e il candidato, che sarà presente nella sede d’esame assieme al segretario, mentre la commissione sarà collegata da remoto, ne dovrà scegliere una. Al centro una questione di carattere pratico-applicativo, per valutare la capacità di inquadrare problemi giuridici e di argomentarne la soluzione.

Per questo caso, il candidato dovrà individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali pertinenti.

Il primo orale durerà un’ora dalla dettatura del quesito e nella prima mezzora sarà possibile consultare i codici, anche annotati con la giurisprudenza e prendere appunti.

I quesiti sono predisposti dalla commissione esaminatrice sulla base di linee-guida predisposte a livello centrale per assicurarne l’uniformità.

Dopo ogni discussione, la sottocommissione composta da 3 componenti invece dei tradizionali 5, si ritirerà in camera di consiglio e comunicherà l’esito della prova al candidato.

E’ ammesso alla seconda prova orale solo chi ottiene un punteggio minimo di 18 punti.

Secondo orale

Il secondo orale si terrà a non meno di 30 giorni di distanza dal primo e avrà una durata di circa 45/60 minuti a candidato che sosterrà l’esame davanti alla sottocommissione del distretto della propria Corte d’Appello.

Saranno cinque le materie: una tra diritto civile e diritto penale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre, tra diritto costituzionale, amministrativo, tributario, commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico, oltre a ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati.

Tra le materie scelte dal candidato, devono essere compresi il diritto civile e il diritto penale che sono obbligatori nelle prove scritte se non già scelti per la prima prova orale.

Viene giudicato idoneo il candidato che nella seconda prova orale ottiene un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

In caso di positività o quarantena

In caso di positività del candidato, quarantena da Covid 19 od isolamento fiduciario, il candidato potrà chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, che si dovrà tenere entro dieci giorni dalla fine dell’impedimento.