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Aggressione arbitro: da LND 5 anni squalifica a vice allenatore

Aggressione arbitro: da LND 5 anni squalifica a vice allenatore
Il campo Felice Ceravolo al Lagaccio

Vice allenatore della Nuova Oregina inibito a svolgere ogni attività fino al 2 marzo 2028

In merito al brutto episodio avvenuto domenica scorsa su un campo da calcio durante un incontro under 14 tra Nuova Oregina e Anpi Casassa dove un arbitro 18enne era stato aggredito, il giudice sportivo della Lega nazionale dilettanti di Genova ha stabilito cinque anni di squalifica, la più alta pena dopo la squalifica a vita, per il vice allenatore (che tra l’altro non aveva il patentino necessario) della società Nuova Oregina.

L’uomo, un 44enne, domenica scorsa alla fine della partita sul campo Felice Ceravolo del Lagaccio, ha aggredito, prendendolo a calci e pugni, un arbitro diciottenne.

Aggressione arbitro: le decisioni del Giudice sportivo della LND

Nel Comunicato Ufficiale N°51 del 2 Marzo 2023 della LND a tale proposito si legge: “Dal referto arbitrale si evince che il vice allenatore della società Nuova Oregina, espulso per doppia ammonizione durante l’incontro, al termine del medesimo ha dapprima insultato e minacciato il direttore di gara, e successivamente, in stato definito evidentemente alterato, lo ha aggredito facendogli colpire con la testa il muro, sferrandogli numerosi pugni, al volto e alla testa, stringendolo e graffiandolo con la mano sul volto, e desistendo da tale aggressione soltanto in quanto bloccato e allontanato a forza da altre persone presenti”.

“Successivamente all’aggressione è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, e il direttore di gara si è dovuto recare, in quanto molto dolorante, in una struttura ospedaliera, ove le lesioni personali da lui subite sono state refertate in giorni 25 di prognosi salve complicazioni”.

“Per quanto riguarda l’aggressione, tale comportamento è sanzionato specificamente dall’art. 35, quarto comma, C.G.S. che prevede la sanzione minima della squalifica per due anni; nella fattispecie, considerata la particolare gravità della condotta violenta, la discrepanza di età tra aggressore e aggredito e l’entità delle lesioni subite dall’aggredito da quest’ultimo, si ritiene di applicare la sanzione nella misura massima prevista dall’ordinamento di cinque anni, con proposta di preclusione alla permanenza in ogni rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art 9 C.G.S.”

Il 44enne era già stato sospeso dalla sua stessa società che ha dovuto pagare, una pena pecuniaria ridotta, pari a 150 euro di ammenda.

“La società ha trasmesso una comunicazione di formali scuse, dichiarando di aver assunto autonomi provvedimenti nei confronti del responsabile: comportamento che viene valutato come circostanza attenuante ex art. 13 C.G.S.”.

Il primo a condannare, e rendere pubblico, l’accaduto era stato il presidente della Lnd Liguria Giulio Ivaldi.