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Crollo Morandi, sgravi fiscali per persone ed aziende, ma all’appello mancano delle vie

La zona di Campi in via Perini, deserta dopo il crollo del ponte

Buone notizie per le persone e le aziende situate nella ‘zona rossa‘ o nelle zone limitrofe, ma non per tutti.

Sembra infatti che dall’elenco delle aziende pubblicato sulla Gazzetta ufficiale manchino all’appello alcune aziende situate nella zona di Campi, in particolare quelle di via Perini e via Tagliolini che sono traverse di via Renata Bianchi e corso Perrone, zone che beneficiano della sospensiva.

In pratica con il Decreto del 6 settembre 2018, pubblicato sulla G.U. n°. 213 del 13 settembre 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei contribuenti colpiti dal crollo del Ponte Morandi.

In particolare il provvedimento dispone, sia per le persone fisiche e i soggetti titolari di partita IVA, individuati rispettivamente nell’ ‘allegato 1’ (persone fisiche) e nell’allegato 2 (aziende) al provvedimento stesso, la sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè dagli atti previsti dall’art. 29 D.l. n°. 78/2010, scadenti nel periodo tra il 14 agosto 2018 e il 1° dicembre 2018, non prevedendo rimborsi per quanto eventualmente già versato.

Per quanto concerne i soggetti titolari di partita IVA, aventi sede legale o operativa nel Comune di Genova, indicati nell’ ‘allegato 2’, la sospensione non si applica alle ritenute fiscali che devono essere operate e versate in qualità di sostituti d’imposta.

Tuttavia in caso di impossibilità dei sostenuti ad effettuare gli adempimenti e versamenti delle predette ritenute, il decreto richiama la causa di non punibilità prevista dall’art. 6 comma 5 del Dlgs n°. 472/1997, ovvero “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

Gli adempimenti e versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018. La sospensione è fruibile unicamente dalle aziende riportate nel citato ‘allegato 2’.

A tal riguardo si legge, in fondo al decreto a firma del ministro dell’Economia e delle Finanze Tria,  “Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle finanze possono essere individuati, sulla  base  delle  comunicazioni del  Dipartimento  della  protezione   civile, ulteriori  soggetti residenti o con  sede  legale  o  operativa  nelle  zone  interessate dall’evento calamitoso del 14 agosto  2018, relativamente  ai quali trova applicazione  la sospensione  dei  termini  disposta  con il presente decreto”.

In pratica per le aziende escluse dalla zona, magari anche solo per un banale errore, che sono state coinvolte dall’evento, non resterebbe altra via, se non quella di darne comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

Eppure il 31 agosto scorso c’era stato proprio un incontro tra il Comune di Genova, Ascom e le realtà produttive di Campi. L.B.

Decreto del 6 settembre 2018, pubblicato sulla G.U. n°. 213 del 13 settembre 2018http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=U0osinHlX+WJ4WcBCWD-5A__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-13&atto.codiceRedazionale=18A05890&elenco30giorni=false

Allegato 1 (Elenco delle persone che beneficiano degli sgravi fiscali)http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=18A0589000100010110001&dgu=2018-09-13&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-13&art.codiceRedazionale=18A05890&art.num=1&art.tiposerie=SG

Allegato 2 (Elenco delle aziende che beneficiano degli sgravi fiscali): http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=18A0589000200010110001&dgu=2018-09-13&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-13&art.codiceRedazionale=18A05890&art.num=1&art.tiposerie=SG