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Nuovo stato di emergenza fino a dicembre 2022, cosa prevede

Draghi: Italia chiesta come garante da Russia e Ucraina
Il premier Mario Draghi

8mila posti la rete nazionale di accoglienza ai profughi ucraini. Stanziati 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionale. Costo 2022 per l’accoglienza di 5mila profughi nei centri governativi, è di 54,1 milioni. Quella per gli altri 3mila profughi nella rete degli enti locali ammonta invece a 37,7 milioni nel 2022. 44,9 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024

Il Consiglio dei ministri di Mario Draghi ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022.

Questo per “assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.”

In particolare, tale provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri, contiene una norma che, dopo una preventiva risoluzione delle Camere, fatta appunto in emergenza contravvenendo all’articolo 11 della Costituzione italiana, consente al ministro della Difesa di adottare un decreto interministeriale per la cessione alle autorità governative dell’Ucraina di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari.

«Nel Consiglio dei ministri – ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, martedì 1 marzo al Senato – abbiamo stanziato 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali. Per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Per farlo viene dichiarato uno stato di emergenza umanitaria, che durerà fino al 31 dicembre e che ha esclusivamente lo scopo di assicurare il massimo aiuto dell’Italia all’Ucraina»… «È un impegno di solidarietà, che non avrà conseguenze per gli italiani. Non cambia la decisione di porre fine il 31 marzo allo stato di emergenza per il Covid-19».

Nuovo stato di emergenza: i particolari, i costi

Lo stanziamento dei 10 milioni di euro per la crisi in Ucraina viene preso dal Fondo per le emergenze nazionali, con la deliberazione dello stato di emergenza approvato il 28 febbraio dal Cdm.

Si tratta delle prime misure per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini scappati dalla guerra che giungeranno in Italia.

Tali risorse sono destinate all’individuazione e locazione di centri (case, alberghi od altro) per l’accoglienza governativa.

Nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto si parla di un numero complessivo di 8000 profughi: 5.000 posti base ai quali si aggiungono altri 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali, destinati soprattutto a nuclei familiari e persone vulnerabili.

Il costo per il 2022 per l’accoglienza di 5mila profughi ucraini nel sistema dei centri governativi, è di 54,1 milioni.

Quella per gli altri 3mila profughi da sistemare nella rete degli enti locali ammonta invece a 37,7 milioni nel 2022 e in 44,9 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024

Attivata cessioni di armi fino al 31 dicembre

Il governo, con l’attivazione dello stato di emergenza, “annulla” l’articolo 11 della Costituzione Italiana autorizzando, fino al 31 dicembre 2022, “la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina”, derogando alle disposizioni della legge 9 luglio 1990 che tra l’altro vieta “l’esportazione ed il transito di materiali di armamento verso i Paesi in stato di conflitto armato”.

Negli allegati al decreto si legge infatti che l’autorizzazione alla “cessione di equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine” è assicurata.  “Dato il carattere emergenziale della disposizione, per un periodo di tempo limitato fino al 31 dicembre 2022”.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’ “Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell’Ucraina. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16. (22A01508)” (GU Serie Generale n.52 del 03-03-2022).

Gli eventi emergenziali della Protezione civile

La gestione delle emergenze o eventi emergenziali, come previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, consiste nell’insieme delle “misure e degli interventi finalizzati ad assicurare soccorso e assistenza alle persone e agli animali colpiti da eventi calamitosi, la riduzione dell’impatto dell’evento e le attività di informazione alla popolazione.”

Gli eventi emergenziali di protezione civile legati a calamità di origine naturale o all’attività umana, sono affrontatati con tre differenti modalità:

A) possono essere fronteggiati con interventi in via ordinaria dai singoli enti e amministrazioni competenti;

B) per natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

C) per intensità ed estensione hanno rilievo nazionale e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Approfondimento sul sito della Protezione civile