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Esami, attesa troppo lunga? Vai dal privato con il ticket

Devi fare degli esami, ed avere risultati immediati? Cosa fare se, dopo aver pagato il ticket, ci dicono che, per eseguire una risonanza magnetica, una tac o un’ecografia dobbiamo aspettare dai due ai sei mesi? Addirittura quando ormai la patologia potrebbe essersi aggravata? Come chiedere ed ottenere una soluzione rapida e legale?

La legge parla chiaro: il malato ha diritto alle prestazioni mediche entro tempi certi che sono: 30 giorni per le visite mediche specialistiche; 60 giorni per gli esami diagnostici. La soluzione c’è ed è scritta in un decreto legislativo del 1998! La legge stabilisce il diritto del cittadino a conoscere la data entro cui avverrà la visita medica o l’esame diagnostico nonché il tempo massimo di attesa.

Se la prestazione non può essere garantita entro i tempi garantiti per legge cioè di 30 giorni per le visite specialistiche e 60 giorni per gli esami diagnostici il malato può pretendere che la medesima prestazione sia fornita dal medico privatamente, senza costi aggiuntivi rispetto al ticket già pagato.

Ne ha parlato giovedì 11 gennaio su Rai Uno, a «Tempo e Denaro» Angelo Greco, avvocato (su Rai Play è possibile rivedere la trasmissione). Il malato deve presentare al direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza una richiesta in carta semplice per «prestazione in regime di attività libero-professionale intramoenia.

In essa dovrà fornire i propri dati e premettere che gli è stato prescritto un particolare accertamento diagnostico o una visita specialistica (indicando quale) e fattore importante, il Cup ha comunicato l’impossibilità di prenotare la prestazione richiesta prima della data del… (indicare la data che, deve essere superiore a 30 giorni per le visite specialistiche e 60 per gli accertamenti come Tac, risonanza magnetica, raggi, ecografie, ecc.); la prestazione ha carattere urgente, incompatibile con i tempi di attesa indicati; il decreto legislativo n. 124/1998, all’articolo 3 comma 10, prescrive che i Direttori Generali disciplinino i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta e l’erogazione delle prestazioni.

Dopo aver premesso ciò bisognerà chiedere che la prestazione richiesta (visita medica specialistica o esame diagnostico) venga resa in regime di attività libero professionale con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del citato decreto legislativo n. 124/1998 articolo 3, comma 13, che venga fornita immediata comunicazione in merito. Ribadiamo che se la prestazione è urgente ed è incompatibile con i tempi di attesa, il malato si può imporre e chiedere che l’ospedale garantisca la visita specialistica medica senza pagare alcunché oltre al ticket oppure, in assenza, potrà recarsi dal medico privato e poi chiedere il rimborso all’Asl.

È simile il diritto riconosciuto dal Tribunale di Castrovillari in una sentenza di qualche anno fa. Il cittadino costretto a curarsi presso cliniche private non convenzionate a causa delle interminabili liste di attesa all’ospedale, incompatibili con il proprio stato di salute, può ottenere, dal Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle spese sostenute a condizione che: tali prestazioni mediche costituiscano – a causa delle specifiche condizioni cliniche o di rischio del paziente – un significativo beneficio in termini di salute; e, nello stesso tempo, non sia possibile effettuare cure dello stesso tipo presso strutture pubbliche o convenzionate oppure non sia possibile farle entro i tempi previsti per legge.

In questo modo viene ristabilito il diritto alla salute del cittadino e la possibilità di vedersi garantito un intervento medico o diagnostico nei tempi stabiliti dalla legge. Tutto questo lo riporta la legge prima citata per tutti i cittadini. ABov

Per scaricare il Facsimile (da personalizzare) per l’istanza per la prestazione in regime di attività libero-professionale