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E domani in Calabria riaprono bar e ristoranti con tavoli all’aperto

Bar e ristorante con tavoli all'aperto (foto di repertorio fb)

Da domani in Calabria sarà “consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”.

Lo ha riferito stasera l’agenzia Ansa, spiegando che è quanto previsto dall’ordinanza per la fase 2 firmata oggi dalla governatrice calabrese Jole Santelli (Forza Italia).

Secondo l’ordinanza regionale, queste attività “possono essere riattivate, ferma restando la normativa di settore, presso gli esercizi che rispettano le misure minime anti-contagi”. Ossia la distanza interpersonale di almeno un metro.

Oggi in Calabria si sono registrati cinque nuovi positivi e un solo morto con coronavirus.

Ecco la sintesi in dieci punti della nuova ordinanza calabrese, che farà scatenare polemiche in tutta Italia.

1. Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali.

2. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno.

3. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali.

4. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall’art. 1 lettera a) del Dpcm 26 aprile 2020.

5. È consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto.

6. È consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto.

7. Le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano i le misure minime “anti-contagio” di cui all’allegato 1 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore.

8. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché il contenuto dell’Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell’allegato 1, ove non in contrasto con la presente ordinanza.

9. È consentita l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti.

10. È consentita l’attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.