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Albaro, commercialista colpisce moglie al volto: denunciato

Carabinieri (foto d'archivio)

Un commercialista 55enne di Genova ieri è stato accusato dai carabinieri di avere colpito la moglie, sfregiandola al volto, al culmine di una lite.

La coppia residente in Albaro risulta in fase di separazione. La moglie 52enne avrebbe rotto una preziosa ceramica mentre discutevano animatamente in casa e, per tutta risposta, il marito avrebbe spaccato una bottiglia colpendola poi al volto.

Una volta chiamati i soccorsi, che a loro volta hanno avvertito i carabinieri, la donna è stata trasportata in ospedale e medicata con 15 giorni di prognosi, ma si sarebbe rifiutata di sporgere querela.

A quel punto, i carabinieri hanno interrogato la vittima e denunciato d’ufficio il commercialista.

Le tipologie di lesioni dolose spiegate sul sito web StudioCataldi.it:

“L’art. 582 c.p. definisce la forma ‘semplice’ del reato delimitata dalle circostanze aggravanti previste dal successivo art. 583 c.p.

La fattispecie di reato, infatti, si articola in quattro tipi a seconda della gravità delle lesioni.

L’art. 582 prevede le lesioni c.d. ‘lievi’ e ‘lievissime’: queste ultime sono espressamente disciplinate dal secondo comma e punite a querela della persona offesa, ove non superiori ai venti giorni e non in concorso con le circostanze aggravanti previste dagli artt. 583 e 585 c.c. o con le eccezioni indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’art. 577 c.p. (delitti commessi contro l’ascendente o il discendente, il coniuge, il fratello o la sorella, il padre, la madre o il figlio adottivi o contro un affine in linea retta).

Tra le prime rientrano, invece, le lesioni determinanti una malattia di durata compresa tra i 21 e i 40 giorni (altrimenti si ricadrebbe nelle ipotesi di cui all’art. 583 c.p.) e sono procedibili d’ufficio e sanzionate con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Le lesioni personali dolose ‘gravi’ e ‘gravissime’ rientrano, invece, tra le circostanze aggravanti di cui all’art. 583 c.p.

Per le prime, si applica la reclusione da tre a sette anni, quando dalla lesione sia derivata: una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni, ovvero un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è invece ‘gravissima’ quando la malattia è con probabilità o certezza inguaribile; provoca la perdita di un senso, di un arto (o una mutilazione tale da renderlo inservibile), di un organo, della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave incapacità della parola oppure la deformazione o uno sfregio permanente del viso.

La reclusione, in tal caso, va da un minimo di sei a un massimo di 12 anni”.