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Il Nano Morgante | Diritti & Religone

Il Nano Morgante | Diritti & Religone

E’ argomento sensibile il rapporto tra “discriminazione sessuale” e “libertà religiosa”, posto in specifica relazione alla sentenza Obergefell che, qualche anno fa (2015), ha introdotto nell’ordinamento statunitense i matrimoni omosessuali.

In specie, dalla lettura di un recente documento dell’ “Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose” (newsletter OLIR.it), si evince l’esistenza di un contenzioso, innescatosi a Denver, in Colorado, tra un pasticcere ed una coppia omosessuale in procinto di sposarsi, in seguito all’ordinazione della torta nuziale.

A prima vista, la situazione parrebbe riecheggiare nella dolente nota di provinciale e gretto razzismo, che può rimandare, estensivamente, alla trama del film “Suburbicon”.

In verità, nella fattispecie, la questione é “differente”, giacché l’orientamento religioso (metodista) del pasticcere ha solo impedito il diretto intervento sul dolce nuziale, non l’impegno dello stesso titolare nel fornire un servizio adeguato ed alternativo al cliente.

Ricomponendo sinteticamente la questione ed evitando la deriva ideologica che un certo conservatorismo può riservare, il pasticcere, in ossequio al proprio impeditivo credo,  come già precisato, pare aver comunque fornito alla coppia un servizio atto a possibilizzare la scelta di un prodotto dolciario adeguato.

Nondimeno, stante la causa intentata, si rileva dalla lettura del documento la successiva decisione del pasticcere di sospendere qualsivoglia ordinazione nuziale, a prescindere da questioni di genere.

La considerazione finale sottende la difficile ri-composizione di un equilibrismo tra i singoli “diritti”: il diritto in capo al cliente ed il diritto in capo al titolare dell’attività, nel rispetto dei rispettivi princìpi.

Si ritiene particolarmente complesso elaborare un ordito sentenziale definitivamente risolutivo della questione rappresentata, a maggior ragione quando le singole sentenze in materia, tipiche del Common Law anglosassone, si innovano e si susseguono nelle singole interpretazioni dei vari organi di giudizio.

Alla fin fine, va ribadita la complessità di interpretare e mediare tra gli opposti diritti delle parti in causa, tra cui il diritto ad osservare i propri convincimenti religiosi senza pregiudicare le altrui esigenze. E, nel contempo, senza tradurli, nel caso di specie quantomeno, in pregiudizi omofobi.

Massimiliano Barbin Bertorelli