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Elezioni | Cosa prevede la Costituzione in caso di voto

Elezioni, i liguri eletti in Parlamento
L'entrata di Montecitorio

In caso di scioglimento delle Camere il periodo per il voto potrebbe essere compreso tra il 18 settembre al 22 ottobre

La Costituzione scandisce i tempi e le modalità delle elezioni e quindi l’insediamento di un nuovo governo in caso di scioglimento delle Camere.

Draghi si è dimesso, Mattarella convoca i presidenti delle Camere

L’esecutivo potrebbe insediarsi in autunno, tra la fine di ottobre e novembre, durante la normale sessione di bilancio.

La Legge di Bilancio alle Camere dovrebbe essere presentata entro il 15 ottobre.

L’articolo 61 della nostra Costituzione stabilisce che “le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti”.

In passato tra il decreto di scioglimento delle Camere da parte del Quirinale e le successive urne sono trascorsi sempre tra i 60 e i 70 giorni.

Elezioni. Tempi lunghi?

Sembrerebbero tempi lunghi ma gli adempimenti ad opera dei partiti sono molteplici. A parte la campagna elettorale, la presentazione delle liste devono essere accompagnate da un notevole numero di firme. Sono infatti necessarie tra le 1.500 e le 2.000 firme in ogni circoscrizione proporzionale per i partiti che non hanno gruppi parlamentari.

Così, se per ipotesi, le Camere venissero sciolte entro i prossimi giorni, i cittadini potrebbero recarsi ai seggi da domenica 18 settembre o, al più tardi, il 22 ottobre.

Una data “papabile” potrebbe essere domenica 2 ottobre (e lunedì 3 ottobre).

Sempre l’articolo 61 della Costituzione stabilisce come “la prima riunione delle Camere ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni, quindi si arriverebbe a una data tra il 15 e il 22 ottobre. Una volta eletti i Presidenti di Camera e Senato e formati i gruppi parlamentari, Mattarella aprirebbe le consultazioni, il cui esito dipende dalla chiarezza del risultato elettorale.

Un post su Twitter del Prof. Becchi