Dalla Cassazione un freno ad Equitalia per liscrizione di ipoteca
[caption id="attachment_202091" align="alignleft" width="728"] Equitalia[/caption]
ROMA. 16 MAG. Con unimportate e recente sentenza, n. 9797 del 12 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito due importanti principi di diritto in tema di iscrizione ipotecaria che bacchettano Equitalia ricordandole i diritti del contribuente. Ad evidenziarlo è lo Sportello dei Diritti.
Il primo principio è che Liscrizione ipotecaria prevista dallart. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dellespropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa allesecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere esercitata anche senza la necessità di procedere alla notifica dellintimazione di cui allart. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per lipotesi in cui lespropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Il secondo principio: In tema di riscossione coattiva delle imposte, lAmministrazione finanziaria prima di iscrivere lipoteca su beni immobili ai sensi dellart. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dallart. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che lomessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità delliscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dellipoteca liscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale dillegittimità.
Secondo il tributarista avvocato Maurizio Villani, lapplicazione di questo secondo principio è del resto coerente con lorientamento delle Sezioni Unite, avendo annullato liscrizione ipotecaria perché non accompagnata da comunicazione al contribuente/soggetto debitore laddove, addirittura, ladempimento richiesto avrebbe dovuto essere, secondo le Sezioni Unite, quello di una comunicazione preventiva. Se il mancato invio di questa comporta la nullità delliscrizione ipotecaria di Equitalia, è corretta in diritto la sentenza che lha dichiarata, dando conto della mancanza sia di comunicazione preventiva che di comunicazione successiva.